Riforma del processo di famiglia – modifica ART 403 C.C.

In data 26 novembre 2021 è stata emanata la legge n° 206 recante la “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” determinando di fatto, a partire dai procedimenti istaurati a seguito del 180° giorno di entrata in vigore, alcuni cambiamenti sostanziali, fra i quali la modifica dell’art. 403 c.c.
Questa notizia intende riassumere i punti fondamentali all’interno della precedente normativa ed i cambiamenti intervenuti a partire dal 22 giugno 2022.

L’esigenza principale è stata quella di ridurre al minimo gli spazi di discrezionalità individuando, in maniera chiara, univoca e sufficientemente, i presupposti per l’allontanamento sia da parte dell’autorità di pubblica sicurezza sia da parte del giudice minorile in sede di convalida.

Mentre la formulazione originaria dell’art. 403 c.c. era la seguente:
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
Nella quale i presupposti fondamentali per poter imbastire un simile procedimento erano:
Abbandono morale o materiale del minore;
• Gestione del minore in locali insalubri o pericolosi;
• Incapacità di educare il minore da parte dei propri tutori per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi.

La modifica ha comportato una diversa dicitura, quale:

COMMA 1: ‘’Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione’’.

Essi sono, nello specifico:
Abbandono morale o materiale del minore;
• Esposizione del minore, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica;
• Sussistenza di condizioni tali da determinare una emergenza.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
COMMA 2 dispone che:
la pubblica autorità che ha adottato il provvedimento di allontanamento informa oralmente il pubblico ministero minorile del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, trasmettendogli poi gli atti entro le successive 24 ore.
Inoltre vengono definiti i seguenti principi :
a) concetto di “pubblica autorità”: indicando: «i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità»;
B) mentre prima era necessario un provvedimento /ordinanza da parte della Pubblica amministrazione ai sensi dell’art 403 cod. civ., allo stato attuale, con le modifiche intervenute, dovrà sempre esservi un formale provvedimento motivato.
C) ) Si chiarisce che è l’allontanamento ex art. 403 cod. civ. è disposto non solo come collocamento del minore o dei minori quando allontanati da ambedue le figure genitoriali ma viene esplicitamente dichiarato opportuno anche quando l’allontanamento è da uno solo.

Non è inteso, ai sensi delle modifiche intervenute, il collocamento in struttura comunitaria minore-genitore motivato da condizioni di bisogno / indigenza, configurandosi come misura assistenziale. Tuttavia questo non prescinde dalla segnalazione al Pubblico Ministero minorile al fine di determinare se vi sia una situazione di pregiudizio per il minorenne.

PRIMA DELLE MODIFICHE: Novità del comma 2 è costituita sul Pubblico Ministero territorialmente competente […] “nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale”; nelle prassi finora seguita veniva avvisato il PM del luogo ove era realizzato l’allontanamento.

COMMA 3: “prevede che il PM richieda la convalida del provvedimento emesso dalla pubblica autorità entro 72 ore, non avendo alternativa se non la revoca; tempo necessario per assumere “sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti”.

Il PM nel suo ruolo non potrebbe però apportare una modifica del provvedimento adottato dalla pubblica autorità.
Come già anticipato può però chiedere al tribunale di adottare provvedimenti ex artt.330 e seguenti.

COMMA 4: Entro le 48h il TM il Tribunale per i Minorenni provvede :
⁃ sulla richiesta di convalida del provvedimento;
⁃ nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore;
⁃ fissa l’udienza di comparizione delle parti entro il termine di 15 giorni.
⁃ Il ricorso e il decreto sono notificati entro 48 ore dal PM agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero, talvolta avvalendosi della polizia giudiziaria.

COMMA 5: dopo l’ascolto delle parti e, a volte del minore, entro 15 giorni successivi il TM, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può anche adottare provvedimenti ai sensi degli articoli 330 comunicandolo immediatamente, per mezzo della cancelleria, alle parti.

COMMA 6: RECLAMO: può essere presentato alla Corte D’appello entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto; quest’ultima provvede entro 60 giorni dal suo deposito.

COMMA 7: Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se non sono rispettati tutti i termini, soprattutto in quattro ipotesi:
⁃ La mancata trasmissione entro 24h del provvedimento da parte della Pubblica Autorità;
⁃ Mancata trasmissione del PM al TM entro 72 ore;
⁃ Mancata convalida entro i termini di 48 ore.

Non sono quindi causa di inefficacia:
a) il mancato rispetto del termine della notifica della convalida entro 48 ore;
b) lo svolgimento dell’udienza oltre il 15° giorno

COMMA 8: il collocamento in comunità pare essere un ipotesi residuale solo se esclusa la possibilità di interventi di affidamento familiare presso parenti entro il quarto grado.

PERPLESSITA‘: nonostante l’intenzione del legislatore si ritiene che il testo della legge, a seguito delle modifiche, seppur con il fine di superare una disposizione datata, abbia creato maggiore discrezionalità eliminando gli eventi concreti e limitati nel quale poteva configurarsi e applicarsi l’art. 403 cc.

In riferimento alla spiegazione della presente modifica si rimanda all’ascolto del Webinar – LA RIFORMA DEL PROCESSO DI FAMIGLIA E MINORILE: IL NUOVO ART. 403 C.C. realizzato nella giornata 30.06.2022 alle ore 15.00 dal CROAS Lombardia e l’Ordine degli avvocati di Milano.

https://cnoas.org/wp-content/uploads/2022/06/Riforma-dellarticolo-403-cc.pdf

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Roberta Marasco

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